POLIZZA INFORTUNI (n. 2043312043)
Decorrenza della copertura assicurativa
Voci relative al risarcimento e massimali
Oggetto:
L'assicurazione viene prestata per gli infortuni, a termini di polizza - ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni coroporali obiettivamente constatabili - subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia) :
Franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente sostenute. in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio; in ogni caso le spese di natura alberghiera; - non è indennizzabile l'invalidità temporanea e l'ingessatura;
di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Persone non assicurabili:
Esclusioni
Sono esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. Sono esclusi:
• gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
• gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta eccezione per gli arbitri ed i giudici di gara) o natanti a motore;
• gli infortuni derivanti dall'uso di veicoli o natanti a motore ad esclusione dei motoraduni, autoraduni e motocross purchè previsti dai calendari delle attività del CSI;
• gli infortuni derivanti da inondazioni, eruzioni vulcaniche guerre ed insurrezioni;
• le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
• le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
gli infortuni che siano conseguenza di proprie azioni delittuose;
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Contoversie - Collegio arbitrale
Estensione territoriale:
Non sono assicurabili le persone affette da:
• alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia; • forme maniaco - depressive o stati paranoici, fatta eccezione della copertura per i tesserati disabili. Il limite di età viene elevato a 90 anni con intesa che : • per le persone di età superiore a 70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3; • per le persone di età superiore a 75 anni fino a 90 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 2/3.
Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, con una franchigia di €200
Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il massimale menzionato, per :
- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti dalla ASL o da un ospedale;
- le cure termali: sono escluse
- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento; - le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
- il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.
Franchigia spese mediche
Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:
Oggetto della garanzia
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuati a titolo di preparazione personale;
b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione.
Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI.
L'assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti effettuati a piedi o con i normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al momento in cui vi rientra.
Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l'espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con i normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).
- la morte € 61.975,00;
- l'invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un importo massimo di € 51.646,00 (è esclusa l'inabilità o l'invalidità temporanea); nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, non viene dedotta alcuna franchigia;
- le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di E.2.582,00 - la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni (è esclusa la diaria da gesso).
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento.
È invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio
Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.
La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi in originale.