Articolo 1 –    E’ costituita in Varese in  via Tanaro 8 , una Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito chiamata Società Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata “PODISMO SPORTIVO DEL VARESOTTO  Associazione Sportiva Dilettantistica.”, conosciuta anche come “ Piede d’Oro”.

 

 

 

Articolo 2 –    L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, promuove lo sport, principalmente il podismo, come strumento di maturazione personale e di impegno sociale. Aderisce al Centro Sportivo Italiano (CSI), del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate.
La Società Sportiva inoltre rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 –    La durata della Società  è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.

Articolo 4 –  Diritti e Doveri  Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere e sottoscrivere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è da rinnovare annualmente (anno solare) e può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione .
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nel “regolamento degli atleti”.

Articolo 5 –    I Soci  cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a)  dimissione volontaria;
b)  non rinnovo della quota associativa;
c)  radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d)  scioglimento dell’Associazione.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) viene assunto dal Consiglio Direttivo. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
L’associato radiato non potrà essere più ammesso nell’anno in corso.

Articolo 6 –    La vita della Società Sportiva è regolata dall’Assemblea dei Soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 di aprile e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo richieda con votazione di almeno 1/5 dei soci.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e  sul luogo delle manifestazioni sportive.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Spetta all’Assemblea eleggere gli organi direttivi dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 7 –    L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, e lo scioglimento della Società Sportiva e relativa devoluzione dei beni. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e  sul luogo delle manifestazioni sportive.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Tutte le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 –    Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 11 membri eletti compreso il Presidente, a un massimo di 15 nel caso di parimerito di voti, tra i Soci che desiderino candidarsi secondo le modalità previste sulla convocazione dell’Assemblea straordinaria.
Il Socio che ha ricevuto il maggior numero di voti ricoprirà la carica di Presidente. Il secondo eletto sarà Vice Presidente.
Il Presidente eletto nomina e ha facoltà di affidare tutti gli altri incarichi (tesoriere, segretario, direttori sportivi, ecc.) ai membri eletti o anche a soci non candidati al Consiglio Direttivo, che ne faranno parte a tutti gli effetti ma senza potere di voto. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all’Ente di promozione sportiva di appartenenza,  in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza, e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accogliere nel proprio seno un rappresentante dell’Amministrazione Comunale o Provinciale che potrà intervenire a tutte le riunioni a titolo consultivo.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce due volte al mese (vedi regolamento pubblicato sul libretto) e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)  deliberare sulle domande di ammissione dei soci;    b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;   c)  fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci da indire almeno una volta; d) redigere i regolamenti interni (degli Atleti e delle Società) relativi all’attività sociale; e)  compiere tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il funzionamento dell’Associazione; f)  adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;   g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente    dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario  dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Il segretario si occupa inoltre della stesura degli ordini di arrivo e delle classifiche degli atleti iscritti all’Associazione.
Può svolgere anche il ruolo di tesoriere qualora il Presidente ritenga che i due ruoli debbano essere svolti dalla stessa persona.
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Direttori Sportivi è composto da un minimo di quattro a un massimo di dieci membri del direttivo il cui compito consiste nel controllo della promozione pubblicitaria, dei percorsi e delle premiazioni delle gare in calendario.

Articolo 9 -    Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione (anno sportivo dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’ Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 10 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni o da aziende private, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. L’esercizio finanziario coincide con  l’anno solare.

Articolo 11 -    In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio sarà devoluto ai sensi dell’art.90 della L. 282/2002 e successive integrazioni e modificazioni. La destinazione del patrimonio residuo avverrà preferibilmente a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive.

Articolo 12 -    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senze finalità di lucro.

Varese, 17 Gennaio 2011

Il Presidente   - De Mieri Angelo

Il Vice Presidente  - Castagna Sergio